Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 non coincide con il certificato di regolare esecuzione dei lavori? Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 viene emesso su richiesta della ditta ?

Certificato di regolare esecuzione
QUESITO del 05/05/2008

I certificati di regolare esecuzione si possono ancora fare in modo cartaceo o solamente on-line? Nel secondo caso, in che modo si ottengono le credenziali per l'abilitazione telematica?

Certificato di regolare esecuzione
QUESITO del 07/08/2013

è legittimo che in un'area tecnica un funzionario amministrativo, delegato dal dirigente, approvi con proprio provvedimento un certificato di regolare esecuzione o un sal di un lavoro e disponga il pagamento della quota dovuta all'impresa? o trattasi di compito prettamente tecnico?

1. Come si procede all’emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica fino all’adozione dei nuovi modelli da parte dell’Autorità?

i richiede gentilmente il seguente chiarimento: i termini per l'emissione del certificato di regolare esecuzione (art.237 comma 3 DPR 207/2010) decorrono dalla ultimazione dei lavori. Nell'ipotesi di cui all'art. 199 comma 2 del DPR 207/2010, in caso di assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, i termini vengono posticipati o fa fede la data del certificato di ultimazione lavori ?

Il D.Lgs. 50/2016 all'art. 102 disciplina l'argomento in oggetto indicando che, per lavori inferiori ad 1 milione di euro + IVA ed acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria al netto dell'IVA è sempre facoltà, per la stazione Appaltante (SA), sostituire il più complesso certificato di collaudo o certificato di verifica conformità, col più semplice certificato di regolare esecuzione (CRE) rilasciato per i lavori, dal Direttore dei Lavori (DL), mentre per i servizi e le forniture dal RUP. Il problema sorge per i lavori compresi tra il predetto importo e la soglia comunitaria al netto dell'IVA per i quali, il CRE, puo' essere utilizzato solamente per le fattispecie indicate dal regolamento di attuazione del Codice e/o specifico decreto del MISM entrambi non ancora emanati. Tutto ciò premesso si chiede se, relativamente a tale verbale di collaudo o di verifica conformità: 1 - allo stato attuale, per tale fascia d'importo, sia obbligatorio effettuarlo sempre; 2 - la commissione possa essere nominata direttamente dal RUP e/o dalla SA in qualità di ente deputato all'approvazione del contratto ai sensi dell'art. 225 del DPR 170/2005 ed art. 216 co. 1 del DPR 207/2010 e non da un organo ad essa sovraordinato significando che, tale concetto, parrebbe in linea con quanto già previsto dagli abrogati art. 28 della L. 109/1994 ed art. 141 del DLgs. 163/2006; 3 - tale commissione sarà costituita da tre tecnici esperti in materia in forza all'Ente in cui insiste la SA e non vi dovrà prendere parte il DL in quanto ruolo incompatibile con quello di collaudatore ai sensi dell'art. 102 co. 7 del D.Lgs. 50/2016. E' corretto il ragionamento?

Gli enti della Difesa, per quanto riguarda l'attestazione di regolare esecuzione dei LAVORI, devono procedere ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel DPR 236/2012 agli articoli 58 e 74. Leggendo tale disposto normativo parrebbe evincersi che, fino alla soglia comunitaria pari agli attuali € 5.350.000 + IVA, per quanto concerne i LAVORI eseguiti in amministrazione diretta e/o con cottimi, sia sempre possibile utilizzare il certificato di regolare esecuzione (CRE) in luogo del più complesso verbale di collaudo/verifica di conformità. Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione. Con l'occasione si chiede altresì indicazione su chi sia deputato a rilasciare tale CRE per i lavori eseguiti: 1 - in sola amministrazione diretta; 2 - soli cottimi; 3 - in caso di fattispecie mista con cottimi ed amministrazione diretta. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Premesso che:
- il Codice dei Contratti - D.Lgs n. 50/2016, all’art. 102, comma 2, precisa che la disciplina dettata per il collaudo trova applicazione anche per il certificato di regolare esecuzione, essendo quest’ultimo atto sostitutivo del collaudo nei lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro e nelle forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario; pertanto la normativa citata di seguito, pur se riferita testualmente al collaudo, è del tutto valida anche per il certificato di regolare esecuzione;
- l’art. 234 del D.P.R. n. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 ma ancora vigente per effetto della previsione contenuta nell’art. 216, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, prevede espressamente che “la stazione appaltante…delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori…”;
a) il parere ANAC AG n. 13/13 in data 11.04.2013, citando l’art. 234 del Regolamento (come sopra riferito, ad oggi ancora vigente) in materia di modalità e termini per l’approvazione degli atti di collaudo, fa riferimento alla deliberazione sull’ammissibilità del certificato di collaudo, specificando ulteriormente che la deliberazione sull’ammissibilità rappresenta il presupposto per l’approvazione espressa del certificato di collaudo;
b) Le Linee guida Anac n. 3, approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096/2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007/2017, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, al paragrafo 6, lettere v) e w), prevedono che il RUP:
- conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa a una serie di atti ivi indicati.
Considerato che:
- l’uso dei termini “stazione appaltante” e “deliberazione” induce la scrivente Amministrazione a ritenere che la pronuncia sull’ammissibilità del C.R.E. sia di competenza di un organo collegiale, che nel caso specifico dei Comuni è la Giunta Comunale, in quanto, secondo l’accezione diffusa, la deliberazione costituisce espressione, previo esperimento di una votazione, della decisione di un organo composto da più soggetti, laddove i provvedimenti di organi monocratici, quali i Responsabili di Servizio, consistono comunemente in determinazioni;
- nondimeno, è molto diffusa la prassi, presso numerosi Comuni, di approvare l’ammissibilità del C.R.E. con Determinazione del Responsabile del Servizio;
si chiede di conoscere quale sia, ad avviso di codesto Ministero, l’organo comunale competente(Giunta Comunale o Responsabile del Servizio) a pronunciarsi sull’ammissibilità del C.R.E.
Quanto sopra a scopo di assicurare la piena legittimità degli atti da adottarsi in materia.
In attesa di cortese rapido riscontro,
Distinti Saluti